Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge recante l'istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale introduce nel nostro ordinamento un soggetto terzo rispetto alle Amministrazioni dell'interno, della giustizia e della difesa, con poteri di ispezione e di garanzia nei confronti delle condizioni dei soggetti privati della libertà personale.
      Attualmente il garante delle condizioni di detenzione nelle carceri è il magistrato di sorveglianza, i parlamentari dispongono di un potere di visita, mentre tutti i soggetti individuati dalla legge a cui è possibile rivolgere reclamo sono interni all'amministrazione penitenziaria stessa.
      La presenza di un soggetto terzo può senz'altro preservare e tutelare, al momento dell'intervento, quegli equilibri delicatissimi sui quali si basa il complicato rapporto fra popolazione detenuta e polizia penitenziaria.
      Il primo obiettivo della legge è dunque quello di individuare un organo che svolga attività di controllo, di segnalazione e di denuncia; esso potrà verificare il grado di conformità della condizione dei detenuti agli standard minimi di trattamento all'interno delle strutture detentive.
      Affinché possano essere portate avanti azioni di questo tipo, è necessario dotare tale organo di adeguati poteri ispettivi e pertanto si è prevista la possibilità di avvalersi degli uffici e del personale dei difensori civici regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, facendo sì che questi ultimi garantiscano una maggiore presenza sul territorio.
      La istituzione di tale organo, inoltre, adegua il nostro ordinamento a quello delle più avanzate democrazie nord-europee ed all'Unione europea, dove il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani

 

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o degradanti opera proficuamente da anni secondo i metodi tipici dell'ombudsman, sollecitando costantemente i governi degli Stati membri a dotarsi di organi interni di controllo delle condizioni di detenzione.
      La proposta di legge reca, nel dettaglio, agli articoli 1 e 2, l'istituzione e le modalità di nomina dell'organismo, analoghe a quelle previste per le autorità indipendenti; agli articoli 3 e 4, le modalità operative dell'organismo, che può esercitare poteri ispettivi ed è tenuto a mantenere il segreto sugli atti inaccessibili ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 25 gennaio 1996, n. 115; agli articoli 5 e 6, i meccanismi di attivazione dell'organo, d'ufficio o su richiesta; all'articolo 7, le sanzioni per i comportamenti comunque censurati dal difensore civico; all'articolo 8, l'obbligo di relazione annuale al Parlamento; all'articolo 9, la possibilità di avvalersi di consulenze esterne; agli articoli 10, 11 e 12, i requisiti per l'accesso alla carica, eventuali incompatibilità e impedimenti e la possibilità di avvalersi di personale della pubblica amministrazione; all'articolo 13, gli oneri finanziari.
 

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